RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

        L'articolo 1 del disegno di legge indica le finalità generali da realizzare attraverso gli interventi previsti dagli articoli 2 e 3.
        La valutazione del suo impatto economico, quindi, viene effettuata con riferimento ai suddetti articoli 2 e 3.
        L'articolo 2 definisce le linee prioritarie per la prevista rimodulazione dei livelli essenziali di assistenza. Fermo restando che una puntuale quantificazione dei maggiori o minori oneri conseguenti all'approvazione del disegno di legge e quindi una valutazione dell'eventuale necessità di operare una corrispondente rideterminazione compensativa di altre linee prestazionali attualmente previste dal relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 potrà essere fatta in sede di definizione del provvedimento di modifica dello stesso decreto presidenziale, si osserva quanto segue:

            comma 1, lettera a): l'assistenza preventiva per la salute preconcezionale è già oggi garantita attraverso l'esecuzione in regime di gratuità delle prestazioni diagnostiche e specialistiche «necessarie per accertare eventuali difetti genetici se l'anamnesi riproduttiva o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto» (decreto del Ministro della sanità 10 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 1998);

            comma 1, lettera b): la maggiore diffusione delle tecniche avanzate di anestesia locale e di tipo epidurale renderà necessari interventi, quali l'aumento dell'impegno degli anestesisti, ma anche una concentrazione dei luoghi di parto e la diminuzione dei tempi di degenza delle partorienti e dei neonati, con conseguente riduzione della spesa ospedaliera;

            comma 1, lettera d): la dimissione precoce e appropriata della partoriente e del neonato nell'ambito di percorsi assistenziali specifici, comprensivi per entrambi di risposte multidisciplinari, nell'ambito di una diversa integrazione ospedale-territorio implicherà necessariamente una significativa riduzione della spesa ospedaliera;

            comma 1, lettera e): l'attivazione del trasporto neonatale di emergenza costituisce un obiettivo già individuato dagli atti di programmazione nazionale e un'attività già inclusa nei livelli essenziali di assistenza; tale previsione, quindi, di fatto si traduce in un richiamo di carattere sollecitativo alle regioni per la realizzazione di un intervento cui sono state destinate risorse fin dagli anni '80.

        Sulla base di quanto sopra osservato, l'impatto economico degli interventi indicati dall'articolo 2 appare contenuto e da attribuire

 

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prevalentemente a quanto previsto dalla lettera b) al comma 1 del medesimo articolo. Per quantificare tale impatto si assume che la diffusione delle tecniche di analgesia comporti la riconduzione del numero dei parti cesarei, in tutte le regioni italiane, almeno sui valori medi nazionali (circa 25.000 parti cesarei potrebbero svolgersi con modalità naturali).
        Contemporaneamente, si assume che il 25 per cento del totale dei parti naturali (inclusa la quota di parti attualmente eseguita con parto cesareo riconducibile a modalità naturali) venga effettuata con analgesia epidurale e che la diffusione di tale tecnica sia incentivata con l'applicazione di una tariffa pari a quella attualmente corrisposta per il parto cesareo senza complicazioni.
        Sulla base dei dati disponibili, gli oneri possono quantificarsi come segue:

            1. numero dei parti cesarei eseguibili con modalità naturali: 25.223;

            2. riduzione della spesa associata: euro 22.476.376;

            3. numero complessivo dei parti naturali: 366.829;

            4. numero dei parti naturali, pari a circa il 25 per cento del totale, eseguibili con analgesia epidurale: 91.207;

            5. spesa per parti naturali con analgesia epidurale (tariffa parto cesareo): euro 216.400.960;

            6. incremento di spesa per l'applicazione della tariffa per parto cesareo ai parti con analgesia epidurale: euro 79.806.503;

            7. incremento effettivo di spesa (pari alla differenza tra l'ammontare della voce di cui al punto 6 e la voce di cui al punto 2): euro 57.330.128.

        Ipotizzando che anche la realizzazione di altri interventi previsti dall'articolo 2 possa indurre un incremento della spesa, si stima che l'importo complessivo della manovra sui livelli essenziali di assistenza sia quantificabile in 100 milioni di euro.

        L'articolo 3, comma 2, precisa che per la realizzazione degli interventi indicati dalla legge, con la stessa intesa prevista al comma 1, saranno le regioni a definire, nell'ambito dell'1,3 per cento delle risorse complessive disponibili per il Servizio sanitario nazionale e vincolate ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996, l'entità della quota da destinare alle finalità della legge tenuto conto degli interventi già attivati con le stesse risorse.
        Relativamente all'anno 2006, tale quota complessiva ammonta a 1.254 milioni di euro e, di questi, risultano già impegnati, per precedenti intese con le regioni, 440 milioni di euro, così suddivisi:

            240 milioni, per il Piano nazionale della prevenzione;

            50 milioni, per il Piano nazionale di aggiornamento;

            150 milioni, per il Piano di contenimento dei tempi di attesa.

 

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        Restano disponibili, quindi, 840 milioni di euro, che garantiscono adeguata «capienza» per l'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento, soprattutto se si considera la riduzione della spesa conseguente agli interventi strutturali sui «punti nascita».

 

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